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| Anticipo: |
| Trattasi di quella parte del corrispettivo della locazione finanziaria che viene versato dal cliente al momento della stipula del contratto. Viene calcolato in percentuale sul valore del bene o come numero di canoni, viene anche chiamato maxi-canone, canone alla stipula o canone alla firma. |
| Bene: |
| L'oggetto del contratto di leasing. È scelto dal cliente e, dopo la stipula del contratto di locazione finanziaria, viene ordinato dalla società di leasing al fornitore. La consegna del bene al cliente segna l'inizio della locazione finanziaria (vedi decorrenza contrattuale). |
| Canone: |
Il canone è il corrispettivo periodico che il cliente deve corrispondere alla società di leasing. L'importo può rimanere costante per tutta la durata del contratto ("contratti a tasso fisso") o variare in relazione all'andamento dei parametri presi come base di riferimento ("contratti a tasso variabile" - vedi indicizzazione).
Ai fini dell'applicazione dell'IVA, il canone rappresenta il corrispettivo per una prestazione di servizi (utilizzo dei beni e servizi accessori connessi, ad esempio assicurazione, manutenzione, ecc.) e, pertanto, è assoggettato ad imposta (l'aliquota usualmente applicata è pari al 20%). |
| Concedente: |
| Nell'ambito del contratto di locazione finanziaria, concedente è la società di leasing che procede all'acquisto del bene scelto dal cliente, e ne conserva la proprietà sino al momento dell'eventuale esercizio dell'opzione di acquisto. Il termine "locatore" è sempre più in disuso. |
| Contratto: |
| E' il documento che definisce il rapporto tra le parti. Il contratto è redatto per iscritto e una copia, comprensiva delle condizioni generali, è consegnata al Cliente. |
| Decorrenza del contratto: |
| Normalmente la locazione finanziaria ha inizio, e quindi "decorre", con la consegna dei beni al cliente. A partire dal momento della consegna il cliente deve procedere a corrispondere alla società di leasing l'importo dei canoni alle scadenze prestabilite. |
| Durata del contratto: |
| Il periodo di tempo compreso tra la decorrenza del contratto e la fine locazione. Tale periodo è sempre indicato espressamente fra le condizioni del contratto. Affinché il canone di leasing sia deducibile è indispensabile che la durata del contratto di leasing sia almeno uguale alla metà del periodo di ammortamento che il cliente sarebbe tenuto ad applicare in caso di acquisizione diretta della proprietà del bene medesimo. Nel caso degli immobili la durata minima del contratto di leasing ai fini della deducibilità dei canoni è fissata in 96 mesi. |
| Fine della locazione finanziaria: |
| Trattasi della scadenza naturale della locazione finanziaria, identificabile calcolando la durata a partire dalla data di decorrenza. Alla scadenza del contratto si verifica l'acquisto finale del bene da parte del cliente oppure la restituzione del bene medesimo oppure, sull'accordo delle parti, la proroga della locazione finanziaria. |
| Fornitore: |
| E' il soggetto che vende il bene alla società di leasing. Viene scelto dal cliente. |
| Indicizzazione: |
| Il processo di adeguamento del corrispettivo del leasing all'andamento di un parametro finanziario di riferimento scelto dalle parti ed regolamentato in contratto con una specifica clausola. |
| Interessi di mora: |
| Sono dovuti dal cliente in ogni ipotesi di ritardato o mancato adempimento di qualsiasi obbligazione di natura pecuniaria derivante dal contratto. La somma dovuta dal cliente a titolo di interessi di mora è determinabile applicando il tasso indicato nel contratto alla somma capitale non pagata per tutta la durata del ritardo. |
| Lease back: |
| Dicesi "lease back" oppure "sale and lease back" un'operazione in forza della quale un soggetto vende il bene alla società di leasing e questa concede lo stesso bene in locazione finanziaria al soggetto venditore. In altri termini si tratta di un'operazione di leasing in cui il cliente funge anche da fornitore. |
| Leasing finanziario o locazione finanziaria: |
| Con il contratto di locazione finanziaria (o leasing finanziario) la società di leasing si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni del cliente, che lo riceve in uso assumendosene tutti i rischi, anche di perimento, per un tempo determinato e dietro pagamento di un corrispettivo periodico che tiene conto del costo del bene sostenuto dalla società di leasing, della durata del contratto e del prezzo fissato per l'eventuale acquisto finale da parte del cliente. |
| Leasing operativo: |
| Una forma di leasing che non prevede l'opzione per l'eventuale acquisto finale del bene da parte del cliente. |
| Oneri accessori o commissioni per servizi accessori: |
| Sono le commissioni applicate alla clientela per la gestione di particolari servizi, quali la cessione del contratto, l'invio di copie di documenti, le variazioni anagrafiche ( indirizzo e denominazione sociale), le variazioni delle modalità di pagamento o di banca d'appoggio, ecc.. |
| Opzione di eventuale acquisto finale: |
| La facoltà riconosciuta contrattualmente al cliente di acquistare il bene alla scadenza del contratto di leasing; solitamente tale facoltà deve essere esercitata con un preavviso anch'esso contrattualmente stabilito. |
| Ordine al fornitore: |
| Documento mediante il quale la società di leasing propone al fornitore scelto dal cliente l'acquisto del bene oggetto del contratto; in tale documento vengono descritti il bene e le sue caratteristiche e vengono indicati i termini e le modalità di consegna e pagamento. L'emissione dell'ordine di acquisto è normalmente autorizzata dal cliente contestualmente alla firma del contratto di leasing. Ad esso seguono l'accettazione da parte del fornitore, la consegna e, se previste, l'installazione e il collaudo dell'apparecchiatura. |
| Riscatto: |
| Locuzione giuridicamente non esatta mediante la quale si indica l'acquisto finale del bene effettuato dal cliente a seguito dell'esercizio della relativa opzione oppure, talvolta, il prezzo fissato nel contratto di locazione finanziaria per l'acquisto finale stesso. |
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| Riscatto anticipato: |
Anche in questo caso ci troviamo dinanzi ad una locuzione non del tutto esatta; ad ogni buon conto con essa si intende l'esercizio anticipato, da parte del cliente, della facoltà di acquistare il bene oggetto della locazione finanziaria (l'acquisto, a differenza dell’Opzione di eventuale acquisto finale può avvenire soltanto alla naturale scadenza del contratto).
Si tratta di una facoltà normalmente non contemplata nel contratto di locazione finanziaria; dietro richiesta del cliente la società di leasing può tuttavia concedere al cliente di acquistare anticipatamente il bene, con ciò estinguendo il leasing.
L'estinzione avviene dietro la corresponsione da parte del cliente di un prezzo di vendita del bene che in genere è calcolato in funzione dei flussi finanziari contrattualmente previsti non ancora scaduti alla data della richiesta; inoltre, nel determinare tale prezzo si tiene conto del fatto che la società di leasing ha acceso dei finanziamenti per l'operazione, finanziamenti che devono essere estinti, ed ha svolto attività per la gestione del contratto i cui costi avrebbe ammortizzato in un tempo più lungo; infine si tiene conto anche del cosiddetto lucro cessante, cioè del mancato guadagno. Per queste ragioni il prezzo di vendita in caso di riscatto anticipato è di norma più elevato del debito residuo in linea capitale implicito nel contratto. |
| Spese di istruttoria: |
| Sono le spese di avvio dell'operazione da pagarsi di norma alla stipula contrattuale. Tendono a remunerare l'attività svolta dalla società di leasing per l'esame del rischio di credito ed a rimborsare, almeno parzialmente, le spese vive sostenute per l'accensione del rapporto. |
| TAEG: |
Acronimo di Tasso Annuo Effettivo Globale, vale a dire l'indicatore percentuale del costo complessivo del credito per il cliente; il TAEG comprende anche le spese accessorie.
L'istituto finanziatore (per quanto ci riguarda, la società di leasing) deve obbligatoriamente indicare il TAEG in caso di finanziamento (per quanto ci riguarda, di leasing) al consumatore. |
| Trasparenza: |
| La disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari persegue gli obiettivi, nel rispetto dell'autonomia negoziale, di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni e di promuovere e salvaguardare la concorrenza nel mercato finanziario. |
| Utilizzatore: |
Nell'ambito del contratto di locazione finanziaria, "utilizzatore" è il soggetto che, dopo aver scelto il bene e individuato il fornitore, riceve in uso il bene medesimo assumendosene tutti i rischi, anche di perimento, per un tempo determinato e dietro pagamento di un corrispettivo; in altre parole, con il termine "utilizzatore" si intende il cliente.
La parola "conduttore" è sempre più in disuso. |
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